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Il chiarimento dell’orientamento applicativo ARAN del 30 giugno 2026 (n. 37607)

 è proprio questo: l’incremento contrattuale corrispondente all’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) si applica anche al valore della progressione economica orizzontale storicizzata.

In pratica:

 
  • l’IVC era stata erogata come anticipo dei futuri aumenti contrattuali;

  • con la sottoscrizione del CCNL del 23 febbraio 2026 del comparto Funzioni Locali, quell’anticipo si trasforma retroattivamente in incremento stipendiale definitivo;

  • di conseguenza, anche la quota di IVC che era riferita alla progressione economica deve essere incorporata nel valore della progressione storica a decorrere dal 1° aprile 2023.

Supponiamo che un dipendente avesse:

  • Progressione economica storica al 1° aprile 2023: 216,41 €;

  • Quota IVC riferita alla progressione: 1,09 €.

Il nuovo importo della progressione diventa:

216,41 € + 1,09 € = 217,50 €

Quindi il valore della progressione deve essere ricalcolato a 217,50 €.

Effetti sul Fondo risorse decentrate

L’ARAN precisa anche un aspetto contabile importante:

  • l’aumento della progressione economica è finanziato con risorse della contrattazione nazionale;

  • poiché le progressioni economiche gravano sul Fondo delle risorse decentrate, è necessario incrementare le risorse stabili del Fondo dello stesso importo;

  • tale incremento è considerato neutro rispetto al limite del salario accessorio, quindi non incide sul tetto previsto dalla normativa.

In sintesi

L’orientamento ARAN stabilisce che:

 

  • ✅ le progressioni economiche storicizzate dal 1° aprile 2023 devono essere ricalcolate;

  • ✅ l’incremento comprende anche la quota di IVC riferita alla progressione economica;

  • ✅ il nuovo valore della progressione diventa parte integrante del trattamento economico;

  • ✅ il Fondo delle risorse decentrate va incrementato in misura corrispondente, senza effetti sul tetto del salario accessorio.

Pertanto, se il tuo ente ha dipendenti con progressioni economiche in godimento al 1° aprile 2023, dovrà verificare che il ricalcolo sia stato effettuato secondo questo orientamento ARAN e riconoscere gli eventuali arretrati spettanti.

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CCNL e progressioni orizzontali: orientamento applicativo 30 giugno 2026, n. 37607
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