Il chiarimento dell’orientamento applicativo ARAN del 30 giugno 2026 (n. 37607)
è proprio questo: l’incremento contrattuale corrispondente all’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) si applica anche al valore della progressione economica orizzontale storicizzata.
In pratica:
l’IVC era stata erogata come anticipo dei futuri aumenti contrattuali;
con la sottoscrizione del CCNL del 23 febbraio 2026 del comparto Funzioni Locali, quell’anticipo si trasforma retroattivamente in incremento stipendiale definitivo;
di conseguenza, anche la quota di IVC che era riferita alla progressione economica deve essere incorporata nel valore della progressione storica a decorrere dal 1° aprile 2023.
Supponiamo che un dipendente avesse:
Progressione economica storica al 1° aprile 2023: 216,41 €;
Quota IVC riferita alla progressione: 1,09 €.
Il nuovo importo della progressione diventa:
216,41 € + 1,09 € = 217,50 €
Quindi il valore della progressione deve essere ricalcolato a 217,50 €.
Effetti sul Fondo risorse decentrate
L’ARAN precisa anche un aspetto contabile importante:
l’aumento della progressione economica è finanziato con risorse della contrattazione nazionale;
poiché le progressioni economiche gravano sul Fondo delle risorse decentrate, è necessario incrementare le risorse stabili del Fondo dello stesso importo;
tale incremento è considerato neutro rispetto al limite del salario accessorio, quindi non incide sul tetto previsto dalla normativa.
In sintesi
L’orientamento ARAN stabilisce che:
le progressioni economiche storicizzate dal 1° aprile 2023 devono essere ricalcolate;
l’incremento comprende anche la quota di IVC riferita alla progressione economica;
il nuovo valore della progressione diventa parte integrante del trattamento economico;
il Fondo delle risorse decentrate va incrementato in misura corrispondente, senza effetti sul tetto del salario accessorio.
Pertanto, se il tuo ente ha dipendenti con progressioni economiche in godimento al 1° aprile 2023, dovrà verificare che il ricalcolo sia stato effettuato secondo questo orientamento ARAN e riconoscere gli eventuali arretrati spettanti.
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CCNL e progressioni orizzontali: orientamento applicativo 30 giugno 2026, n. 37607