L’art. 6, comma 2, del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i. prevede che nelle amministrazioni con un numero inferiore a duecento dipendenti i soggetti di cui all’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e), hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione dall’amministrazione nell’ambito della struttura. …….
Concedere un locale per consentire incontri con dirigenti sindacali esterni e/o persone estranee all’amministrazione?